Moduli utili
- Richiesta di copia di cartella clinica
- Richiesta di copia di referto clinico
- Delega al ritiro di copia documentazione sanitaria
- Richiesta certificato causa di morte
- Richiesta copia CD immagini
- Delega per richiesta copia CD immagini
Tutti i documenti sanitari sono vincolati dalla normativa sulla privacy; le copie di cartelle cliniche possono essere quindi ritirate di norma solo dall'interessato, munito di documento di riconoscimento, o da altra persona se provvista di delega scritta e documenti di riconoscimento.
In particolare la cartella clinica può essere rilasciata (previo accertamento dell'identità del dichiarante) solo nei seguenti casi:
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al diretto interessato
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a persona fornita di delega
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a chi esercita la patria potestà in caso di minore
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al tutore in caso di persone interdette o di minori privi di genitori esercenti la potestà (art. 414 C.C.)
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al curatore in caso di persone inabilitate (art. 415 C.C.)
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all'Autorità giudiziaria
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al Consulente o Perito nominato dal Giudice o dal P.M.: è necessaria l'esibizione dell'atto di nomina;
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ad avvocati difensori (di controparte) ai sensi dell'art. 391 quater del C.P.P.
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al medico curante ai fini della cura e nell'interesse dell'intestatario stesso
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nei casi in cui la richiesta è giustificata dalla documentata necessità di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera c del D.L. 196 / 2003 ovvero quando è necessaria ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile (art 92 D.L. 196/2003).
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agli enti previdenziali (INAIL, INPS, ecc.) nell'interesse dell'intestatario
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agli eredi (legittimi o testamentari) o da uno dei legittimari previsti dall'art. 536 C.C., con riserva per determinate notizie
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ai medici a scopo scientifico-statistico purché sia mantenuto l'anonimato
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ai Ministeri e all'Autorità di Pubblica Sicurezza solo le notizie a seguito di precisi quesiti di ordine sanitario
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al S.S.N. nei limiti e per i fini previsti dalla normativa vigente